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D. 08/11/2006 n. 246

-Ritenuto inoltre che:

• sia opportuno procedere alla modifica del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici modificando e integrando le modalità di registrazione delle interruzioni del servizio elettrico da parte delle imprese distributrici e introducendo i seguenti nuovi concetti

a) definizione di cliente AT direttamente connesso alla rete di distribuzione e soggetto responsabile della registrazione

b) definizione di rete magliata

c) definizione di rete radiale

d) definizione di tipologia di connessione

e) registrazione interruzione di cliente o utente della rete in condizione di rete in alta tensione radiale

f) registrazione interruzione di cliente o utente della rete in condizione di rete in alta tensione magliata

g) registrazione interruzione per guasti sul trasformatore AT/MT che coinvolge anche la rete in alta tensione;

• sia opportuno far decorrere le modifiche di cui al punto precedente dal 1° gennaio 2007, allo scopo di consentire alle imprese distributrici di adottare le procedure necessarie alla corretta registrazione e documentazione delle interruzioni che interessano la rete di distribuzione in alta tensione, anche attraverso adeguate istruzioni tecniche che verranno predisposte dagli uffici dell'Autorità;

-Ritenuto infine che:

• sia opportuno, in base ad elementi emersi in esito al documento per la consultazione 26/07/2006, rinviare l'introduzione della soluzione di adeguamento «strutturale semplificato» per impianti con IMS e fusibili equipaggiati con relè di massima corrente omopolare e compatibili con i requisiti semplificati, nonchè la determinazione della massima distanza tra il punto di consegna e il trasformatore MT/BT di utenza per i medesimi impianti, successivamente alla pubblicazione della norma tecnica di riferimento per l'adozione da parte delle imprese distributrici delle regole tecniche di connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica di cui al GdL CEI 136;

• sia opportuno rinviare al processo di consultazione per il periodo di regolazione 2008-2011 il tema del trasferimento della consegna in bassa tensione da parte dei clienti finali alimentati in media tensione con consegna su palo o tramite cabina in elevazione con consegna agli amarri e con potenza disponibile inferiore a 100 kW, dal momento che per tali clienti la corresponsione del corrispettivo tariffario specifico, in caso di mancato adeguamento degli impianti, decorre dal 2008;

• non sia necessario, a seguito delle modificazioni introdotte con la presente deliberazione, un nuovo invio delle dichiarazioni di adeguatezza prodotte ai sensi della deliberazione n. 247/04 da parte dei clienti finali e altre utenze inviate alle imprese distributrici in data antecedente la data di pubblicazione della presente deliberazione e non revocate dalle im- prese distributrici in seguito alla effettuazione di controlli;

• sia opportuno raccomandare ai clienti e alle altre utenze alimentate in media tensione di qualsiasi potenza disponibile e con qualsiasi tipologia di impianto l'esecuzione della manutenzione dei propri impianti ai sensi della norma CEI 0-15;

Delibera:

1. Di modificare con decorrenza immediata l'art. 33 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas 30/01/2004 n. 4/04 (di seguito: Testo integrato della qualità dei servizi elettrici) secondo quanto riportato dal disposto normativo di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di modificare con decorrenza 1° gennaio 2007 gli articoli 1, 6, 7, 30, 32 e 33 del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici, aggiungendo anche le tabelle 8 e 9, secondo quanto riportato dal disposto normativo di cui all'allegato B, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

3. Di raccomandare ai clienti e alle altre utenze alimentate in media tensione di qualsiasi potenza disponibile e con qualsiasi tipologia di impianto l'esecuzione della manutenzione dei propri impianti ai sensi della norma CEI 0-15.

4. Di dare mandato al direttore della Direzione consumatori e qualità del servizio di procedere alla diffusione di istruzioni tecniche per la corretta registrazione e documentazione delle interruzioni che interessano la rete di distribuzione in alta tensione.

5. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il Testo integrato della qualità dei servizi elettrici come risultante dalle integrazioni apportate con il presente provvedimento.

6. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità affinchè entri in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Milano, 08/11/2006 Il presidente: Ortis Allegato A Modifiche dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30/01/2004 n. 4/04, e successive modificazioni e integrazioni.

1. Al comma 33.1, lettera a), dopo la parola «interruzioni» sono aggiunte le parole «, anche in caso di passaggio dal mercato vincolato al mercato libero. Dalla verifica annuale del rispetto dei livelli specifici di continuità sono esclusi i punti di consegna di emergenza, anche in MT.».

2. Al comma 33.1, lettera b), dopo la parola «interruzioni» sono aggiunte le parole «, anche in caso di passaggio dal mercato vincolato al mercato libero. Dalla verifica annuale del rispetto dei livelli specifici di continuità sono esclusi i punti di consegna di emergenza.».

3. Il comma 33.10 è sostituito con il seguente comma: «33.10 I clienti MT con potenza disponibile inferiore o uguale a 400 kW che prelevano energia elettrica dalla rete di distribuzione hanno facoltà di derogare ai requisiti di cui al comma precedente se sono rispettate tutte le seguenti condizioni

a) risultano dotati di Interruttore Manovra Sezionatore (IMS) con fusibili e di un unico trasformatore MT/BT con potenza non superiore a 400 kVA oppure risultano dotati di interruttore a volume d'olio ridotto (IVOR) con dispositivo di protezione per la sola corrente di corto circuito e di un unico trasformatore MT/BT con potenza non superiore a 400 kVA

b) la connessione MT tra l'IMS e il trasformatore MT/BT o tra l'IVOR e il trasformatore MT/BT è realizzata in cavo ed ha una lunghezza complessiva non superiore a 20 m

c) effettuano la manutenzione ai sensi della norma CEI 0-15 refertando su apposito registro costituito dalle schede F, S, QMT, TR-L (o TR-S) in caso di IMS con fusibili o costituito dalle schede F, IVOR, QMT, TR-L (o TR-S) in caso di IVOR con dispositivo di protezione per la sola corrente di cortocircuito, secondo le periodicità previste dalla stessa norma CEI 0-15.».

4. Il comma 33.16 è sostituito con il seguente comma: «33.16 La dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 33.15 non deve essere inviata per i nuovi impianti le cui richieste di connessione siano inviate all'impresa distributrice in data successiva alla data di pubblicazione della presente deliberazione. La dichiarazione di adeguatezza deve essere rinnovata in occasione di modifiche o sostituzioni del Dispositivo Generale e delle Protezioni Generali o della sostituzione dell'Interruttore Manovra Sezionatore o dell'Inter- ruttore a Volume d'Olio Ridotto. In caso di modifica della taratura delle Protezioni Generali a seguito di richiesta dell'impresa distributrice, il cliente o altra utenza fornisce all'impresa distributrice la conferma scritta di quanto richiesto; in tal caso non è richiesto il rinnovo della dichiarazione di adeguatezza.».

5. Al comma 33.22 dopo le parole «di cui al comma 33.15» sono aggiunte le parole «, ad eccezione di quelli connessi a reti con obbligo di connessione di terzi gestite da soggetti diversi dalle imprese distributrici o da imprese distributrici terze».

6. Al comma 33.23 sono eliminate le parole «con potenza disponibile superiore a 500 kW o, per le utenze che immettono energia elettrica nella rete di distribuzione, con potenza nominale di impianto superiore a 500 kW,» e le parole «Per i clienti e le altre utenze MT con potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW, il corrispettivo tariffario specifico sarà determinato con successivo provvedimento.».

7. Alla fine del comma 33.23 sono aggiunti i seguenti periodi: «Il corrispettivo tariffario specifico viene corrisposto all'impresa distributrice con il criterio del pro-quota giorno. La corresponsione del corrispettivo tariffario specifico viene sospesa al momento dell'invio all'impresa distributrice della dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 33.15. Nel caso in cui il controllo di cui al comma 33.18 evidenzi la non rispondenza dell'impianto ai requisiti tecnici di cui ai commi 33.9 e seguenti, il cliente finale o altra utenza MT è tenuto al versamento del corrispettivo tariffario specifico con decorrenza dalla data di invio della dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 33.15 o, qualora tale dichiarazione sia stata inviata in un anno precedente a quello di effettuazione del controllo, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di effettuazione del controllo.» 8. Dopo il comma 33.25 è aggiunto il seguente comma: «33.26 Sino al 31 dicembre 2007 il presente Titolo 5 non si applica ai punti di consegna tra imprese distributrici interconnesse, ai punti di consegna su palo e in cabine in elevazione con consegna agli amarri con potenza disponibile fino a 100 kW.». Allegato B Modifiche dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30/01/2004 n. 4/04, e successive modificazioni e integrazioni.

1. Al comma 1.1, la definizione «cliente AT è il cliente finale allacciato alla rete di distribuzione alimentato ad alta tensione» è sostituita con la definizione «cliente AT è il cliente finale direttamente connesso alla rete di distribuzione in alta tensione, che non sia direttamente connesso alla rete di trasmissione nazionale».

2. Al comma 1.1 sono aggiunte le seguenti definizioni: «condizione di rete magliata: stato della rete di distribuzione ad alta tensione che consente percorsi alternativi di alimentazione della stessa utenza;» «condizione di rete radiale: stato della rete di distribuzione ad alta tensione che consente un solo percorso possibile di alimentazione della stessa utenza;».

3. Al comma 6.2, dopo le parole «Per le interruzioni che si originano negli impianti di trasformazione,» sono aggiunte le parole «se gli interruttori asserviti alla protezione dei guasti originati nel trasformatore hanno funzionato correttamente,» e dopo le parole «l'interruzione è attribuita al lato a monte se provoca la disalimentazione della sbarra a monte» sono eliminate le parole «o anche di una sola linea a monte».

4. Dopo il comma 6.3 è aggiunto il seguente comma: «6.4 Per l'attribuzione dell'origine delle interruzioni in condizione di rete AT magliata si fa riferimento a quanto indicato nelle tabelle 8 e 9.».

5. Aggiungere il seguente comma 7.6: «7.6 Per l'attribuzione della causa delle interruzioni in condizione di rete AT magliata si fa riferimento a quanto indicato nelle tabelle 8 e 9.».

6. All'art. 30, comma 30.2, lettera a), dopo le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2006, i clienti finali e le altre utenze, inclusi i produttori di energia elettrica, gli autoproduttori e le imprese distributrici interconnesse,» la parola allacciati è sostituita con le parole «direttamente connessi» e dopo le parole «alle reti di distribuzione di alta tensione o» è aggiunta la parola «allacciati».

7. All'art. 30, comma 30.2, lettera b), dopo le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2007, i clienti finali e le altre utenze, inclusi i produttori di energia elettrica, gli autoproduttori e le imprese distributrici interconnesse,» la parola «allacciati» è sostituita con le parole «direttamente connessi» e dopo le parole «alle reti di distribuzione di alta tensione o» è aggiunta la parola «allacciati».

8. Al comma 32.1, lettera a), la parola «alimentati» è sostituita con le parole «direttamente connessi».

9. Al comma 33.1, lettera a), dopo le parole «ogni cliente AT» sono aggiunte le parole «direttamente connesso».

 

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